La settimana scorsa i giudici del TAR Sardegna hanno respinto il ricorso presentato dai lottizzanti di Su Stangioni contro il Comune e contro il Consiglio Comunale che si era pronunciato in questa direzione nel dicembre scorso.
Circa un anno fa infatti ci arrivò una lettera degli avvocati della cooperativa proponente che si concludeva intimando e diffidando i Consiglieri Comunali ad approvare senza ulteriore indugio il piano attuativo e, in difetto di una urgente approvazione, ritenendo responsabili di tutti i danni i Consiglieri Comunali stessi. Vissi questa lettera, e non solo io, come un esplicito tentativo di pressione. LA DIFFIDA: pag 1–pag 2–pag 3–pag 4– pag 5
Il TAR ha oggi dato ragione al Consiglio Comunale
Per chiarezza riporto qui estratti dell’articolo dell’Unione Sarda a firma di Francesco Pinna.
“Il TAR ha dichiarato corretta la decisione dell’amministrazione. «Il Consiglio comunale», si legge nella decisione, «ha evidenziato l’esistenza di profili di rischio idrogeologico connessi al proposto intervento edilizio, sui quali ha ugualmente attivato un supplemento di istruttoria», dunque la «decisione di rigettare l’istanza si configurava, nelle condizioni date, come doverosa».
I giudici non hanno poi condiviso la tesi che Su Stangioni fosse contiguo al quartiere di Mulinu Becciu, diviso solo dalla 554, e integrato col resto della città con strade, rete elettrica e telefonica. «Il comparto» prosegue la sentenza, «non dispone attualmente di un collegamento diretto con il tessuto urbano di Cagliari, dal quale è separato da un’importante via di comunicazione a quattro corsie, la statale 554, nonché da una fascia di terreno inedificata e profonda circa 120 metri quadrati». Nel progetto, tra l’altro, si prevedono strade di collegamento con la città, passaggi pedonali e un’estensione della linea della metropolitana. «Opere pubbliche», concludono i giudici, «la cui realizzazione rientra ovviamente tra le scelte politico-amministrative del Comune, come tali incerte e di cui non è possibile tenere conto ai fini dell’ipotizzata deroga al Ppr». Da qui la bocciatura. «Gli stessi ricorrenti», chiosano i magistrati, «non si sono fatti carico della realizzazione di quelle infrastrutture allo stato inesistenti, che ora invocano per giustificare l’applicabilità della deroga».
Credo che oggi, a quasi un anno dalla decisione presa dal Consiglio Comunale, sia importante ricordare tutte le varie fasi di questa vicenda.
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